Articolo 4.
(Esonero dalle sottoscrizioni delle liste).

        1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle due Camere con almeno due componenti di essa, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.